09 Dicembre 2021
Smart working – protocollo per il settore privato | ADLABOR
E’ stato sottoscritto il 7 dicembre 2021 l’accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile, con le linee guida con cui disciplinarlo tramite la contrattazione collettiva.
Segnaliamo in particolare:
- Lavoro agile e telelavoro: viene ribadito che il lavoro agile differisce dal telelavoro, al quale continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
- Adesione su base volontaria: l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare;
- Cosa deve prevedere l’accordo individuale: l’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore (coerente con l’eventuale contrattazione collettiva di riferimento, con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel Protocollo) deve prevedere espressamente: la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
- In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nell’accordo a tempo determinato o senza preavviso negli accordi a tempo indeterminato
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche ai fini disciplinari;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali; l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- Fascia di disconnessione: va individuata la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, adottando specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantirla.
- Permessi orari: il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione di tutti i tipi di permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge;
- Straordinari: salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;
- Assenze legittime e disconnessione: nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, eccetera), il lavoratore può, informando il datore di lavoro, disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa;
- Luogo di lavoro: il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati;
- Strumenti di lavoro: fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. In caso di danni alle attrezzature fornite, ne risponde il lavoratore se effettuati per sua negligenza. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali;
- Formazione: per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile;
- Parità di trattamento economico: al lavoratore che svolge la sua prestazione da remoto deve essere garantito lo stesso trattamento economico dei suoi colleghi che svolgono le stesse mansioni non in smart working;
- Infortuni e malattie professionali: il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge;
- Diritti sindacali: lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le Parti sociali si impegnano a individuare le concrete modalità di fruizione di tali diritti;
- Lavoratori fragili e disabili: salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità;
- Protezione e riservatezza dei dati personali e aziendali: il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi;
- Incentivi per le aziende: nel Protocollo si prevede la necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione delle linee guide stabilite.
- Osservatorio nazionale: il Protocollo istituisce un Osservatorio nazionale bilaterale di monitoraggio sul lavoro agile.
Per consultare il protocollo clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/lavoro-agile-smart-working/protocollo-nazionale-sul-lavoro-in-modalita-agile-7-dicembre-2021/