Il quesito posto si basa sul presupposto che, in data 13 settembre 2011, è stato sottoscritto un Accordo tra CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI E CLAAI da una parte e CGIL, CISL e UIL dall’altra, il quale prevede che i soci di società cooperative, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari non possono essere né eleggibili né elettori dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Atteso che il socio lavoratore di cooperativa, che presta la sua attività per conto della società cooperativa è equiparato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 81/2008, al lavoratore comune e che l’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto prevede che in tutte le aziende, o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Ministero ha chiarito che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal rappresentante dei lavoratori della sicurezza per il sito produttivo.
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