È stato recentemente emanato il Decreto Legislativo n. 24 del 2.3.2012 in attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Con l’introduzione di tale decreto sono state apportate alcune modifiche alle norme già contenute nel D.Lgs. 276/03 in materia di somministrazione di lavoro.
Tra le novità piè importanti, destinate a produrre effetti nei confronti delle imprese utilizzatrici, segnaliamo quanto contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. 24/12 che ha modificato l’art. 18 del D.Lgs. 276/03 introducendo il comma 3 Bis che prevede testualmente:
‘La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.».
L’art. 23 D.Lgs. 276/03 ai commi 1 e 4 tende, sostanzialmente, a garantire la parità di trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore ed il comma 7 bis garantisce la possibilità per i lavoratori somministrati di essere informati dall’utilizzatore ‘dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinche’ possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato’.
In altre parole, con l’introduzione di quanto previsto dall’art. 3 D.Lgs. 24/12 il legislatore ha voluto stabilire una sanzione amministrativa pecuniaria ‘da euro 250 a euro 1.250′, nei confronti dell’utilizzatore, per eliminare eventuali comportamenti discriminatori di quest’ultimo verso i lavoratori somministrati.
Per quanto riguarda invece la sanzione connessa alla violazione di quanto previsto dall’art. 24 D.lgs. 276/03 (che però, a differenza dell’art. 23 D. Lgs. 276/03 non è stato modificato con il recente intervento) occorre sottolineare che lo stesso art. 24 al comma 4 prevede che:
‘L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati’.
Tale disposizione normativa era già contenuta nell’art. 24 D.Lgs. 276/03 ma, con l’introduzione dell’art. 3 D.Lgs. 24/12, è divenuta di fatto obbligatoria, per l’utilizzatore, la comunicazione alle organizzazioni sindacali delle informazioni, relative all’uso di lavoratori somministrati, previste dalle lettere a) e b) del predetto art. 24 per evitare ‘la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250‘ prevista dal co. 3 dell’art. 18 D.Lgs. 276/03.