La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista all’articolo 6 del Dlgs n. 81, ha elaborato ed approvato il 17 novembre 2010 un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio specifico dello stress lavoro-correlato previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il documento, non ancora pubblicato, indica questi principi di ordine generale:– Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)– Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)– Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)– Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3,comma 4)– L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)– Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)– La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)– Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate per effettuare i test, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)Sulla scorta di questi passaggi fondamentali dell’accordo, e, quindi, della legge che impone la valutazione dei rischi, gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali prevedono:– un’analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);– l’individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);– l’adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);– nell’ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l’analisi percettiva (ad es., con l’utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest’analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
– vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.
Ricordiamo che l’obbligo di valutazione per i datori di lavoro privati è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall’art. 8, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122.