03 Novembre 2020

Test sierologici ai dipendenti – non detraibilità delle spese relative

Spese per test sierologici ai dipendenti non ammissibili al credito d’imposta ex Decreto Rilancio

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 510 del 2 novembre 2020, ritiene che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto rilancio”), che riportiamo integralmente in calce.

Per l’Agenzia, infatti, il credito riguarda soltanto le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+510+del+2020.pdf/3506a205-3e6c-0e86-64df-28d0a661b430

 

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del [virus] Covid-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche’ alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche’ per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

  1. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
  2. a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata l’attivita’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivita’;
  3. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  7. Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  9. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 5.
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