Sono stati formulati, alla Direzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alcuni quesiti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurricolari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 721 a 726 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.
Nella nota l’Ispettorato si sofferma sulla fattispecie dell’utilizzo fraudolento dell’istituto, contemplata al comma 723 dell’articolo in questione.
Con l’obiettivo di chiarire se la suddetta disposizione – la quale stabilisce che «Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale» – sia applicabile anche ai rapporti svoltisi a cavallo dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, l’Ispettorato sottolinea che si tratta di illecito di natura permanente. Infatti, anche con circ. 3/2019 (per quanto riferito al reato di somministrazione fraudolenta), è stato evidenziato che la natura permanente di illecito è contraddistinta «da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione». Appare così possibile evidenziare che anche nell’ipotesi di tirocini extracurricolari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, nel caso in cui il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento.
Quanto poi alla corretta commisurazione della sanzione penale – consistente nell’ammenda di 50 € per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio – il reato di cui al comma 723 si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data. Ai fini della contestazione del reato, è sufficiente la prova che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un rapporto di lavoro subordinato, avvalendosi così di lavoratori nelle vesti di tirocinanti.
Diversamente, non troveranno applicazione le sanzioni amministrative che sarebbero di norma applicabili nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione). Resta però ferma la possibilità, su esplicita richiesta del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale: è solo il tirocinante, infatti, a valutare una richiesta in tal senso, che andrà a condizionare il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta prima del 1° gennaio 2022.
Questo non vale con riferimento ai profili previdenziali e ai recuperi contributivi: il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.