17 Gennaio 2022
Tirocini formativi e alternanza scuola-lavoro|ADLABOR
La legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), all’art. 1, commi da 720 a 726, ha previsto di modificare le normative in vigore in materia, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire entro il 30 giugno 2022 i vari aspetti concreti della nuova disciplina normativa. Il tirocinio è stato definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta” ed il tirocinio curriculare è stato definito come il tirocinio “funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto”.
Il legislatore ha inoltre ribadito che il tirocinio:
- non costituisce rapporto di lavoro;
- non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente (prevedendo sanzioni nel caso in cui il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, ivi compresa la possibilità di conversione del tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato);
- il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dalla legge 608/1996;
- il soggetto ospitante è tenuto al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e
Inoltre, il legislatore ha indicato i criteri ai quali debbono attenersi i componenti della Conferenza per definire la nuova normativa, e cioè:
- circoscrivere l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuare gli elementi qualificanti: riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione (con rilevanti sanzioni pecuniarie per l’ospitante nel caso di violazione); fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi; limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definire i livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definire forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- prevedere azioni e interventi concreti volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.