06 Febbraio 2023
Trattamenti di integrazione salariale (importi massimi) e ticket per i licenziamenti per l’anno 2023 | ADLABOR
L’INPS, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale
Questi i nuovi importi:
- CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS: lordo (euro) 1.321,53 – netto (euro) 1.244,36. Per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali: lordo (euro) 1.585,84 – netto (euro) 1.493,23. (La previsione dell’importo massimo delle prestazioni non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo);
- NASPI: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2023, la cifra di 1.470,99 euro;
- DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS): la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro;
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è di 1.222,51 euro;
- ISCRO: il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro;
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI: L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro.
Ticket per i licenziamenti
In base a quanto stabilito dall’INPS, con la circolare 14/2023, il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro –arrotondato alle 2 cifre– per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).