14 Settembre 2023
Trattamento fiscale al lavoratore distaccato all’estero – Chiarimenti Agenzia delle Entrate | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8 bis del DPR 917/1986 (Tuir).
In particolare segnaliamo che, per l’Agenzia delle Entrate:
- In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 8 bis, del Tuir (“Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39”, tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
- il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
- la disciplina fiscale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir trova applicazione a condizione che:
- il lavoratore, operante all’estero, sia tassativamente inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; è pertanto necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera);
- l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all’estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico;
- il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, non necessariamente deve risultare continuativo. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;
- non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera l’effettuazione, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata, di occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello in cui è stato trasferito, tra cui anche l’Italia.