10 Giugno 2022
Trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo se conferito al fondo di previdenza complementare | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 323 del 3 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare.
Per l’Agenzia delle Entrate:
- gli incentivi all’esodo (ossia quelle somme, aggiuntive rispetto al TFR, offerte al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro) rientrano tra quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
- per quanto riguarda la tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, l’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sul reddito – TUIR), prevede l’applicazione della tassazione separata per le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché per le somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto e il successivo articolo 19, comma 2, del TUIR, prevede che dette somme «sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», e cioè con la medesima aliquota del TFR;
- l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non può avvenire in regime di neutralità fiscale e pertanto tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi del citato articolo 19 del TUIR.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+3+giugno+2022.pdf/817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a