Per l’Agenzia delle Entrate, in caso di uso aziendale del telefono cellulare del lavoratore, gli eventuali rimborsi forfettari debbono essere tassati
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E/2017 del 20 giugno 2017 ha chiarito che, in caso di uso promiscuo del telefono cellulare (uso, cioè sia per finalità aziendali sia per quelle private) da parte del dipendente, con successivo rimborso forfettario da parte del datore di lavoro per le spese afferenti l’uso per motivi aziendali, va applicato il principio di onnicomprensività, secondo cui tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti dal lavoratore durante il periodo d’imposta (ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto del datore di lavoro, come nel caso delle spese di trasferta, di trasferimento, di rappresentanza e di acquisto di beni per l’azienda), costituiscono reddito imponibile.
Il chiarimento viene fornito in risposta ad un interpello presentato da una società che vorrebbe introdurre una nuova e diversa modalità di gestione del servizio di telefonia aziendale che consenta ai dipendenti di usare i dispositivi sia per finalità aziendali sia per finalità private. Il progetto prevede che i lavoratori che ne facciano richiesta, acquistino il telefono sottoscrivendo personalmente il contratto di fornitura del servizio con l’operatore scelto con spese d’uso a loro carico e un rimborso forfettario del 50% delle spese da parte dell’azienda. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche il rimborso forfettario del 50% sostenuto dall’azienda, in relazione all’uso, da parte dei lavoratori, dei telefoni cellulari per motivi di lavoro, deve rientrare nella determinazione del reddito dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR.
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