L’azienda che utilizza un lavoratore con contratto in somministrazione non è tenuta a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro il DUVRI, ma deve comunque redigerlo: il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 5/2014 del 30 gennaio 2014, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 20, comma 5, lettera c, del dlgs. 276/2003), in base al quale il contratto di somministrazione «è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi», afferma dunque che in capo all’azienda utilizzatrice che sottoscrive un contratto di somministrazione:
– sussiste l’obbligo di aver predisposto il DVR;
– sussiste l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione del DVR, mediante esibizione del documento di valutazione rischi;
– non sussiste «alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero».
Si ricorda infine che il somministratore deve comunque accertare «l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore», quanto meno prendendo visione del documento stesso.
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