Con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, il Governo ha adottato alcune misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa.
Le norme che interessano il diritto del lavoro sono:
Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono prorogate le misure sperimentali previste all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008. In sostanza, continuano ad essere soggetti all’imposta sostitutiva del 10% le somme erogate “in relazione a incrementi di produttivita’, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita’ e redditivita’ legati all’andamento economico dell’impresa”, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi (non piè 3000). Il campo di applicazione della norma riguarda i lavoratori subordinati che nell’anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi (l’anno precedente erano 30.000). Se il sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è il lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008.
Le circolari n. 49 e 52 del 2008, emanate di concerto tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, continuano ad essere pienamente applicabili. La detassazione per il lavoro straordinario e per quello supplementare, non essendo stata prorogata, cesserà il 31.12.2008.
Attraverso il Fondo per l’occupazione ex art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993, il Governo intende finanziare taluni istituti a sostegno di coloro che restano senza posto di lavoro, ampliandone il campo di applicazione. Le cifre destinate al fondo sono 289 milioni di euro per l’anno 2009, 304 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, 54 milioni dall’anno 2012. I destinatari del sostegno non sono soltanto i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato e determinato), ma anche gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i lavoratori a progetto.
Nello specifico (ed in sintesi), sono previsti:
a) indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti “normali” ex art. 19, c. 1, R.D. 636/1939 (cioè almeno due anni di assicurazione obbligatoria di disoccupazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione), per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (lo Stato “copre” la somma residua). L’indennità di disoccupazione è pari a circa il 60% della retribuzione e la durata massima è di 90 giornate di indennità nell’anno solare. L’indennità non si applica ai lavoratori di aziende destinatarie di CIG, né ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con sospensioni programmate, né ai lavoratori con contratti a tempo parziale di tipo verticale; l’indennità non si applica neppure ai lavoratori per i quali la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (in sostanza, quando il lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro senza giustificato motivo);b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 (cioè almeno settantotto giorni
di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria), in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati (lo Stato “copre” la somma residua). Ai sensi del citato art. 7, comma 3 l. 86/1988, i predetti lavoratori hanno diritto alla indennità (pari al 60% della retribuzione) per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste sub a);c) in via sperimentale per il periodo 2009 – 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari ad almeno il 20% (lo Stato “copre” la differenza), in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento, è prevista un’indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare sia a servizi per l’impiego che all’INPS, competente per territorio, sia la sospensione dell’attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati: questi ultimi debbono immediatamente rendersi disponibili ad una nuova attività attraverso una dichiarazione al competente centro per l’impiego. Quest’ultimo immediatamente o, comunque, nei 5 giorni successivi, deve comunicare i nominativi a tutte le agenzie di lavoro e gli altri soggetti accreditati ex articoli 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo n. 276/2003 dei lavoratori che devono essere disponibili sia ad una ricollocazione che ad un percorso formativo finalizzato all’occupazione.
Per quanto concerne i collaboratori a progetto, nel triennio 2009 – 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai co.co.pro. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che operino in regime di mono-committenza, che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro, ma non superiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi e che non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata. In concreto, si tratta di un’indennità una tantum di ammontare compreso tra 700 e 1200 euro.
Con Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, saranno definite le modalità di applicazione dell’art. 19, nonché le procedure di comunicazione all’INPS anche ai fini del monitoraggio.Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con piè di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, di imprese di vigilanza privata con piè di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2009. Si tratta della c.d. indennità di mobilità “in deroga” (pari alla cigs per i primi 12 mesi e all’80% della stessa cigs per i periodi successivi) e della cassa integrazione “in deroga” (pari all’ammontare della cigs e, dunque, all’80% della retribuzione).