Con Circolare n. 3/2022 del 5 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti rispetto alla nuova procedura semplificata per le verifiche rimesse allo Sportello Unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di cittadini extra-UE, introdotta dall’art. 44 del DL Semplificazioni n. 73/2022.
Tale disposizione prevede, in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, che – dal 22/06/2022 – le verifiche «dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili» siano demandate in via esclusiva ai professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti o, in alternativa, alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore aderisce o ha conferito mandato.
Le suddette verifiche devono attenersi all’osservanza di specifici elementi:
Il professionista e l’organizzazione datoriale devono altresì acquisire dal datore di lavoro:
In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi suddetti, viene rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione asseveranti sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali controlli, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande relative al 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dall’Ispettorato, e dunque in relazione a pratiche già definite. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione dei documenti a fini istruttori «l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno».
Ulteriore semplificazione introdotta dall’art. 44 è prevista al comma 5 che esclude la presentazione dell’asseverazione per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti per il rilascio dei nullaosta. Le organizzazioni sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche.
In ogni caso l’art. 44 lascia all’Ispettorato la possibilità, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure.