La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza 22148/2017, ha ribadito che, per la legittimità dell’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è necessario, ex art. 4 Legge 300/1970 (così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015) un accordo fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali oppure, in difetto di accordo, un’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Aver preventivamente chiesto -ed ottenuto- il consenso direttamente ai lavoratori non è sufficiente, con la conseguenza che l’installazione di detti impianti è illegittima e configura un reato. I giudici hanno anche rilevato che il Garante della privacy “ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza, in assenza delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e nonostante la sussistenza del consenso dei lavoratori”.
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