Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 1/2024, ha fornito un’interpretazione della normativa secondo cui la visita medica del lavoratore, precedente alla ripresa dell’attività lavorativa al fine di verificare l’idoneità alla mansione, dopo un’assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni continuativi, è obbligatoria solo se per la mansione a cui viene in concreto assegnato il dipendente sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria.