Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, ha chiarito che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici a carico del lavoratore.
Atteso che l’art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, viene precisato che le visite mediche effettuate dal medico competente, che – come previsto dall’art. 41, comma 4 del medesimo decreto – sono “a cura e spese del datore di lavoro“, comprendono anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche che il sanitario ritiene necessari (c.d. esami complementari).
Il Ministero del Lavoro chiarisce che anche gli oneri economici sostenuti dal lavoratore nel percorso effettuato dalla struttura sanitaria indicata dal Medico Competente per espletare gli esami complementari, al luogo ove sviene svolta la prestazione lavorativa (quando il percorso non sia percorribile a piedi), non possono ricadere sui lavoratori e saranno quindi a carico del datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre ritenuto che il tempo complessivamente impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
Per consultare il testo dell’interpello n. 14/2016 clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/294-299-USB-Interpello-14-signed.pdf