31 Maggio 2016
Visite mediche obbligatorie
Ricordiamo che l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, impone al datore di lavoro l’obbligo di far effettuare, a proprie spese e tramite il medico competente (che può rivolgersi per eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio anche ai dipartimenti di prevenzione delle ASL), le seguenti visite mediche:
- preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro (co. 2 lett. a);
- preventiva di idoneità alla mansione specifica, per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, su scelta del datore di lavoro (co. 2 lett. e-bis);
- periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita’ alla mansione specifica. La periodicità, qualora non precisata diversamente da norme di legge o di CCNL, o stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, è fissata, di norma, in una volta l’anno (co. 2 lett. b);
- su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (co. 2 lett. c);
- in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica (co. 2 lett. d).
- precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (co. 2 lett. e-ter);
- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (co. 2 lett. e).
- Verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, in caso di svolgimento di mansioni a rischio per la salute e l’incolumità del lavoratore e di terzi, le visite preventive, periodiche, in seguito a cambio di mansione e precedenti alla ripresa del lavoro dopo lunghe assenze sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (co. 4). In base alla sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1994 n. 218, l’obbligo si estende anche alla verifica di assenza di sieropositività dal virus HIV.
Evidenziamo che sono assolutamente vietate le visite mediche per accertare lo stato di gravidanza (co. 3).
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio ed il dipendente ha diritto di averne copia.