Con tali modifiche, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e, pertanto, non saranno assoggettati ad imposizione fiscale e ritenute contributive):
a) il valore dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (tassativamente indicati nell’articolo 12 del TUIR e cioè: coniuge e figli, ma anche, se conviventi, genitori adottanti; generi e le nuore; suocero e la suocera; fratelli e sorelle) per le specifiche finalità, ex art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR, di:
– educazione;
– istruzione;
– ricreazione;
– assistenza sociale
– assistenza sanitaria
– culto.
b) le somme, ed il valore dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, ex art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, dei servizi di:
– educazione e istruzione anche in età prescolare;
– servizi integrativi e di mensa connessi ai servizi di educazione ed istruzione;
– frequenza di ludoteche;
– frequenza di centri estivi e invernali;
– borse di studio a favore dei medesimi familiari.
c) le somme ed il valore delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di:
– assistenza ai familiari anziani
– assistenza ai familiari non autosufficienti indicati nel citato articolo 12 del TUIR.
d) beni ceduti e dei servizi prestati, di importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23 (lire 500.000); ricordiamo che, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre però interamente a formare il reddito.
Ai fini dell’applicazione operativa concernente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, sarà possibile utilizzare documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, co. 3-bis, del TUIR)
Inoltre, dopo aver ripristinato per il 2016 la tassazione agevolata (10%) sui premi di risultato, il Governo consente al lavoratore di scegliere tra l’erogazione delle somme relative al premio ed i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro, sopra indicati. L’operatività di tale disciplina è però subordinata alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 1, co. 188, L.208/2015.
Oltre che del decreto interministeriale, si è in attesa di circolari esplicative da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, che, non appena emanate, saranno oggetto di nostra tempestiva informazione.