Il Governo, con D.L. 21 marzo 2022 n. 21 (c.d. Decreto Ucraina), per venire incontro alle difficoltà di aziende e lavoratori tra le tante misure ha previsto all’art. 2 anche la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori un “bonus carburante” fiscalmente e contributivamente esente fino a 200,00 euro annui per il solo 2022.
Ricordiamo però che l’altro particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 (raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR) non è stato prorogato per cui dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro.
Ricordiamo altresì che:
Restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.