L’art. 51 TUIR prevede che non concorra a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore, se complessivamente di importo non superiore (nel periodo d’imposta) a Euro 258,23.
L’art. 112 d.l. 104/2020 ha previsto che, per il 2020, l’importo erogato dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di beni e/o servizi non concorrente a formare il reddito è elevato ad Euro 516,46.