11 Marzo 2024
Welfare aziendale, fringe benefit, trattamento integrativo speciale comparto turistico e riscatto periodi non coperti da contribuzione – Trattamento fiscale | ADLABOR
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nelle disposizioni dell’articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) riguardanti in particolare:
- Welfare aziendale: limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Circa l’erogazione diretta o rimborso delle somme per le «spese per l’affitto della prima casa», l’Agenzia delle Entrate precisa che con la locuzione «spese per l’affitto» si deve fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno. Resta fermo che il superamento dei limiti indicati comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti;
- Fringe benefit: circa le modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti, L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto dovrà essere effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo. Tali le disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023;
- Detassazione dei premi di risultato: per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa;
- Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale: non concorre alla formazione del reddito nella misura pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande;
- Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: per il solo biennio 2024-2025, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, determinati periodi non coperti da contributi previdenziali è possibile fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. I lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Qualora il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.