22 Dicembre 2021
Whistleblowing – Direttiva (UE) 2019/1937 – 17 dicembre 2021 | Adlabor
La Direttiva (UE) 2019/1937 prevede, dal 17 dicembre 2021, nuovi obblighi, imposti dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento, in capo alle imprese con più di 50 dipendenti. La Direttiva stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace degli “informatori”, persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione in settori chiave. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive. La direttiva copre una vasta tipologia di persone segnalanti che lavorano nel settore privato, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:
- dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
- persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.
La direttiva impone alle aziende con più di 50 dipendenti di attivarsi per:
- prevedere più canali interni ed esterni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante;
- prevedere disciplinari che vietino atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti verso il segnalante, impongano sanzioni a chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate e impongano sanzioni a chi viola le misure di tutela del segnalante;
- prevedere sistemi di segnalazione all’INL delle misure discriminatorie;
- implementare procedure per dare corso alla segnalazione tutelando la riservatezza del segnalante;
- vietare atti ritorsivi nei confronti del segnalante.
La direttiva, tuttavia, stabilisce che il lavoratore, per poter beneficiare della protezione legale, deve:
- avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nella legislazione e siano vere al momento della segnalazione;
- segnalare la violazione alle autorità competenti utilizzando i canali interni o esterni previsti. Gli informatori sono incoraggiati a comunicare le segnalazioni dapprima mediante i canali interni (all’interno dell’organizzazione) ove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e ove ritengano che non vi siano rischi di ritorsione. Altrimenti possono scegliere se riferire la segnalazione dapprima internamente o se segnalare direttamente tramite canali esterni alle autorità competenti.
Per consultare la Direttiva (UE) 2019/1937, clicca qui:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937